Segnalazione di condotte illecite WHISTLEBLOWING

L’istituto del whistleblowing è stato oggetto di riforma per effetto del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, il quale disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La novella legislativa recepisce, a livello interno, la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

La normativa, così come riformulata, è stata oggetto di circolare del RPCT pubblicata sulla pagina intranet della Regione al seguente percorso: Box Trasparenza e Anticorruzione/info utili/circolari. Ad essa si rimanda integralmente per le informazioni più di dettaglio.

Il D.Lgs. n. 24/2023 introduce forme di tutela rafforzata ed estesa anche a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, senza differenziazione tra il settore pubblico e quello privato.

L’istituto è volto, da un lato, a garantire il diritto di manifestazione della libertà di espressione e d’informazione, mentre dall’altro si pone quale strumento di prevenzione e contrasto della corruzione, promuovendo l’emersione di illeciti commessi non solo all’interno della Pubblica Amministrazione, ma anche degli enti di diritto privato.

Il whistleblowing, dunque, rappresenta un importante presidio di difesa della legalità e del buon andamento delle amministrazioni.

Chi può effettuare segnalazioni

Il segnalante è la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Possono effettuare una segnalazione, nell’interesse dell’integrità di questa Amministrazione ed in applicazione di quanto previsto dal decreto sopra citato:
a) i dipendenti dell’Amministrazione;
b) i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari ed i tirocinanti, anche se a titolo gratuito, che prestano la propria attività presso l’Amministrazione;
c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o realizzano opere a favore dell’Amministrazione;
d) i titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l’Amministrazione.

I soggetti elencati possono effettuare le segnalazioni, beneficiando delle tutele previste dal citato decreto, in presenza di una delle seguenti situazioni:
- prima dell’inizio del rapporto giuridico con l’Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- durante il rapporto giuridico con l’Amministrazione;
- successivamente alla conclusione del rapporto giuridico con l’Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte nel corso del rapporto stesso.

Canali di segnalazione

Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso i seguenti canali previsti dal legislatore:

a) Canale di segnalazione interna. Questa sezione è dedicata alla segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali, da intendersi come canale interno prioritario in tutti i casi di segnalazione riguardanti questo Ente.
È attiva una piattaforma di segnalazione interna che ne consente l’invio al RPCT in modalità protetta e crittografata a garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante e dell’eventuale facilitatore, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto di essa e della relativa documentazione.

b) Canale di segnalazione esterna all’ANAC (art. 6 D.Lgs. n. 24 del 2023). In particolare, è possibile effettuare una segnalazione esterna all’ANAC secondo i canali e gli indirizzi individuati dall’Autorità stessa, che assicura le garanzie di riservatezza e protezione indicate nel medesimo decreto.
Si prevede che i segnalanti possano utilizzare il canale esterno (ANAC) solo nei seguenti casi:
- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Informativa sul trattamento dei dati personali_Whistleblowing

Data di creazione: 14/11/2024
Data di ultima modifica: 26/11/2024